lunedì 7 giugno 2010

REVISIONE DELLA PATENTE: OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE SULLA DECURTAZIONE DEI PUNTI.

E’ illegittimo e va pertanto sospeso il provvedimento di revisione della patente di guida se questo non è preceduto dalla comunicazione della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione.
E’ questo il principio con cui la Magistratura amministrativa con una recente ordinanza ha sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti di revisione della patente del ricorrente entro 30 giorni, dovuta alla perdita totale di tutti e venti i punti.
In particolare, è stato accolto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a quello di revisione della patente impugnato, con cui il Ministero avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di punteggio. Infatti, la mancanza in atti della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato.
Nella fattispecie si era affermato che non avendo in tal modo la PA concesso al ricorrente la possibilità di frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti e quindi recuperare i punti persi, ciò ha comportato l’illegittimità del provvedimento gravato. Il TAR ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato.

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