lunedì 31 maggio 2010

COMPETENZA DEL SINDACO SUL DIVIETO DI VENDITA DEGLI ALCOLICI NEGLI STADI

Rientra nelle competenze che spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, il potere di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale.
Con questo ed altri interessanti principi il Consiglio di Stato ha confermato la sussistenza di questa competenza sindacale. In particolare si richiama la specifica disposizione dettata dall’art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive anche alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume.
Nella fattispecie la Magistratura ha considerato illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 2, l. 25 agosto 1991, n. 287, e per difetto di motivazione, una ordinanza sindacale con la quale è stato previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale e negli esercizi pubblici siti in prossimità durante le partite di calcio, nel caso in cui l’adozione di tale ordinanza non sia stata preceduta da una approfondita istruttoria che abbia evidenziato una situazione di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica, idonea a giustificare una misura dalla portata restrittiva così ampia.

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